In viaggio con papà!

A chi spettano gli oneri economici strettamente inerenti al diritto di visita del genitore non collocatario e collegati alla attività di riaccompagnare il figlio a casa del genitore collocatario?

In ogni procedimento di separazione o divorzio si discute delle spese ordinarie e straordinarie collegate al mantenimento dei figli, nonché della misura in cui queste debbano far carico ai genitori.

Le spese ordinarie sono quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dei figli e non fanno sorgere uno specifico diritto al rimborso perché devono intendersi ricomprese nell’assegno di mantenimento.

Si tratta, ad esempio, delle spese per vitto; abbigliamento; contributo per spese dell’abitazione; tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie); materiale scolastico di cancelleria; mensa; medicinali da banco (ivi compresi antibiotici, antipiretici e medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro); carburante; ricarica cellulare; uscite didattiche scolastiche giornaliere; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc.); prescuola, doposcuola e baby sitter (questi ultimi solo se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione.

Le spese straordinarie sono invece determinate dal verificarsi di eventi imprevedibili, oppure prevedibili ma che danno luogo a spese non previamente determinabili, o che attengono a esigenze sporadiche od occasionali e, soprattutto, non sono comprese nell’assegno di mantenimento, cosicché il genitore che le sostiene ha diritto di rivalersene pro quota sull’altro nella misura previamente concordata o decisa dal giudice.

Per affrontare alcune di queste spese non è necessario il consenso preventivo dell’altro genitore: si tratta, ad esempio, delle spese per libri scolastici; spese sanitarie urgenti; acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco; spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private; spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

Altre spese, invece, devono essere previamente concordate tra i genitori: si tratta, ad esempio, delle spese per iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private; ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; prescuola, dopo scuola e babysitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza; corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica; centri estivi; viaggi di istruzione; vacanze trascorse senza i genitori; spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica; spese per interventi chirurgici; spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N.; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate; esami diagnostici; analisi cliniche; visite specialistiche; cicli di psicoterapia e logopedia.

A questo punto può rispondersi alla domanda iniziale osservando che le spese di trasporto del figlio sono oneri strettamente inerenti al diritto di visita del genitore non collocatario e pertanto rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio, anche perché certi nel loro prevedibile ripetersi nel tempo.

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