Cos'è che ti preoccupa?
Cos'è che ti preoccupa?
Il diritto di famiglia disciplina i rapporti familiari nella loro accezione più ampia, trattando questioni attinenti ai rapporti di coniugio, di filiazione, di adozione e, ancora, di parentela e affinità. Tuttavia, com’è facile immaginare, le questioni che richiedono più spesso l’intervento di un avvocato sono quelle relative alla gestione della crisi del rapporto matrimoniale che può sfociare in una separazione o in un divorzio.
In qualità di mariti e padri di famiglia, conosciamo le dinamiche che possono crearsi all’interno di un matrimonio e che sono in grado di allontanare i coniugi: lunghi periodi di profonda crisi economica, relazioni extraconiugali, eventi improvvisi che possono incidere sulla personalità o sul modo di fare di uno dei due coniugi, dissidi circa l’educazione dei figli; ecc…
Va da sé che sono tutte dolorose, perché incidono sui rapporti con le persone più importanti della nostra vita ed è per questo che ci vuole molta cautela nell’affrontarle e solo dopo anni di esperienza si impara a trattare questa materia.
Quindi il compito dell’avvocato che si occupa di diritto di famiglia è arduo: contribuire alla risoluzione di un rapporto fra due persone che hanno condiviso molti anni della loro vita.
A volte risulterà più complicato del previsto o addirittura non sarà possibile trovare un accordo, ma niente paura, siamo pronti ad affrontare anche i contenziosi: ti sosterremo per l’intera durata del percorso e faremo quello che è necessario per farti ottenere ciò che la legge ti riconosce di diritto.
In ogni caso, daremo il nostro contributo per non animare le discussioni e per non accentuare le distanze tra i coniugi ma, al contrario, per fare il possibile nel trovare soluzioni condivise, soprattutto (ma non solo) per il benessere dei minori coinvolti in queste vicende così tristi.
Ma qual è veramente la differenza tra separazione e divorzio?
Con la separazione si avvera unicamente una situazione funzionalmente provvisoria, dato che essa vale a determinare una sorta di pausa di riflessione, destinata a sfociare nel superamento della conflittualità con la riconciliazione, ovvero, in caso di irreversibilità della crisi, nel divorzio.
Perciò, in costanza di separazione l’unica cosa che cambia è che i due coniugi non vivranno più sotto lo stesso tetto, mentre tutti gli altri obblighi tra coniugi (assistenza morale e materiale e collaborazione nell’interesse della famiglia) e verso i figli (mantenere, istruire, educare e assistere moralmente) resteranno inalterati, mentre invece sarà soltanto con il divorzio che i due coniugi conseguiranno finalmente l’agognato esito di separare le loro strade definitivamente con lo scioglimento del matrimonio civile (o con la cessazione degli effetti civili di quello concordatario).
Sbagliato. Ovviamente, se c’è un consenso si può presentare una domanda a firma congiunta (c.d. “separazione consensuale” e “divorzio congiunto”) per la cui trattazione sarà sufficiente un periodo processuale piuttosto breve.
Se invece non c’è il consenso si può comunque presentare una domanda a titolo individuale e tutte le questioni sollevate saranno trattate in tribunale nel contraddittorio della controparte (c.d. “separazione giudiziale” e “divorzio giudiziale”).
Infine, si ricorda come negli ultimi anni, al percorso giudiziario per la separazione e il divorzio si affianca la possibilità di trattare le medesime questioni incardinando due distinte procedure stragiudiziali: la negoziazione assistita e quella davanti all’ufficiale dello stato civile.
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