La mamma è sempre la mamma!

Quando sei nato, tua madre si è avvalsa del diritto di mantenere l’anonimato, ma ora vorresti sapere chi è.

Il diritto della madre biologica a non riconoscere il figlio e a mantenere l’anonimato è previsto dall’art. 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (fa eccezione il caso del parto in seguito all’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, regolato dall’art. 9 della L. 19 febbraio 2004, n. 40).

Tale volontà espressa della madre comporterà per il figlio l’inserimento in un nucleo familiare adottivo e l’acquisto di ogni conseguente diritto da parte dell’adottato, tranne uno. Infatti, all’adottato che abbia raggiunto l’età di venticinque anni è consentito l’accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici.

Tale regola è però derogata se la madre abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata: in questo caso, l’art. 28 della L. 4 maggio 1983, n. 184, non consente l’accesso alle informazioni.

Tuttavia, ciò non significa che l’adottato non potrà mai avere informazioni sull’identità di sua madre perché:

  • da un lato, la volontà, espressa al momento della nascita, di mantenere l’anonimato può essere sempre revocata da chi l’ha resa. A tal fine è possibile richiedere al tribunale di interpellare l’interessata per sapere se intenda, o meno, revocare la dichiarazione resa al momento del parto e, naturalmente, questo interpello è possibile solo se la madre biologica sia capace di intendere e di volere e, quindi, di revocare consapevolmente la propria scelta di anonimato;
  • dall’altro, in caso di diniego, il figlio potrà conoscere l’identità della propria madre naturale soltanto dopo la morte di questa (sempre previa autorizzazione del giudice), allorché verrà meno ogni osta- colo di legge e sarà possibile chiedere e ottenere dal tribunale il riconoscimento dello status di figlio e dei conseguenti diritti.

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