Quanto mi costi figlio mio!

Tuo figlio dice che non trova lavoro e vuole essere ancora mantenuto?

La prima cosa che il ragazzo dovrebbe comprendere è che il mantenimento dovuto dai genitori serve a permettergli lo svolgimento di un percorso formativo (in linea non solo con le proprie capacità, inclina- zioni e aspirazioni, ma anche con le condizioni economiche della propria famiglia) utile all’inserimento nel mondo del lavoro, non certo a sollevarlo dal dovere di compiere ogni sforzo per raggiungere l’indi- pendenza economica ricorrendo a ogni mezzo lecito, anche mediante gli strumenti sociali di sostegno al reddito (cosiddetto principio di autoresponsabilità).

In concreto, ciò significa che al fine di pretendere il mantenimento da parte dei genitori, al figlio:

  • non basterà affermare di non aver raggiunto l’indipendenza economica,
  • ma dovrà anche dimostrare di essersi dedicato con impegno sia alla propria preparazione professionale o tecnica che alla ricerca di un lavoro.

Sembra opportuno precisare che quest’ultimo non dovrà necessariamente realizzare le aspirazioni coltivate durante il percorso di studi ma, secondo la realistica offerta dal mercato del lavoro, dovrà piuttosto essere tale da condurlo, o almeno avviarlo, al raggiungimento dell’indipendenza economica.

Naturalmente, le considerazioni che precedono devono essere rapportate anche all’età del figlio dovendo distinguersi quello appena maggiorenne (magari seriamente e proficuamente impegnato negli studi universitari) da quello già adulto che, in difetto di specifiche ragioni, non abbia raggiunto l’auto- sufficienza reddituale. Quest’ultimo caso potrebbe essere apprezzato dal giudice come indicatore di mancanza d’iniziativa e d’impegno e, quindi, di inerzia colpevole tale da far venir meno l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori.

Resta solo da precisare che, una volta venuti meno i presupposti del mantenimento per avere il figlio maggiorenne raggiunto l’agognata indipendenza economica, l’eventuale perdita di questa per evenienze successive non vale a far risorgere il diritto del figlio che, al più, potrà pretendere dai propri genitori soltanto l’adempimento dell’obbligo alimentare previsto dall’art. 433 c.c., il cui contenuto è ben più limitato rispetto a quello dell’obbligo di mantenimento.

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